La certificazione per il recupero dei gas Fluororati ad effetto serra non riguarda soltanto gli autoriparatori.
Questa normativa infatti investe anche gli autodemolitori che quindi entro il 12 aprile dovranno provvedere all'iscrizione al sito fgas.it e successivamente all'attestazione mediante la frequenza del corso specifico presso organi attestati.
La questione è stata sollevata più volte nei mesi scorsi, recentemente il Ministero ha chiarito con la seguente dichiarazione:
--> L’articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012 prevede l’obbligo di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate per le persone che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra (F-gas) dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE (articolo 8, comma 1, lett. e)), nonché per le imprese che svolgono attività di recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (articolo 8, comma 2, lett. e)).
--> Inoltre, l’articolo 9, comma 3, del D.P.R. n. 43/2012 prevede l’obbligo di attestazione per le persone che svolgono attività di recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE.
Pertanto, tutte le persone e le imprese che svolgono le suddette attività di recupero sono tenute al rispetto delle disposizioni sopra descritte, a prescindere dal settore in cui esse operano (per esempio, autoriparazione o autodemolizione).
Sono compresi i soggetti che svolgono le operazioni di rimozione dei gas fluorurati dai veicoli fuori uso durante l’esercizio dell’attività di messa in sicurezza prevista dalla Direttiva 2000/53/CE
Il mancato rispetto di questa normativa comporta sanzioni molto onerose: dai 7.000€ ai 100.000€.
Per verificare se un centro di autodemolizione ha eseguito la certificazione è sufficiente consultare la seguente pagina web:
CONSULTA IL REGISTRO IMPRESE CERTIFICATE
Stampa